Danneggiato licenziato per i postumi dell’incidente: nel danno patrimoniale da lucro cessante devono essere comprese tutte le future retribuzioni ipotizzabili

Danneggiato licenziato per i postumi dell’incidente: nel danno patrimoniale da lucro cessante devono essere comprese tutte le future retribuzioni ipotizzabili
15 Febbraio 2021: Danneggiato licenziato per i postumi dell’incidente: nel danno patrimoniale da lucro cessante devono essere comprese tutte le future retribuzioni ipotizzabili 15 Febbraio 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28071/2020, depositata il 9.12.2020, si è espressa in tema di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, in particolare nell’ipotesi in cui il danneggiato dimostri di aver dovuto cessare un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito.

 IL CASO. Tizio, dipendente a tempo indeterminato presso l’azienda Beta, era stato licenziato a causa delle gravi lesioni riportate in conseguenza di un incidente stradale occorsogli, che lo avevano costretto a superare “il periodo di comporto”. 

Egli aveva agito in giudizio, quindi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro nei confronti del conducente e del proprietario dell’autovettura che lo aveva investito e della Compagnia assicuratrice del veicolo investitore.

In primo grado gli veniva riconosciuto un ristoro economico pari a 270.000,00 euro e in secondo grado i convenuti venivano condannati a risarcire altri 50.000,00 euro, a titolo di danno non patrimoniale, e ulteriori 30.000,00 euro, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante.

Tizio aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d’Appello, erroneamente, nel liquidare il danno patrimoniale in suo favore, dopo aver ricalcolato l’importo delle retribuzioni e degli altri emolumenti perduti a causa del licenziamento, non glielo avesse riconosciuto integralmente, ma solo nella misura di un terzo, cioè nella misura corrispondente alla menomazione della sua capacità lavorativa accertata dal consulente tecnico d’ufficio.

LA DECISIONE. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, in quanto “il danno patrimoniale  relativo alla sua perdita reddituale avrebbe dovuto essere liquidato sulla base dell’importo (eventualmente capitalizzato) delle retribuzioni che avrebbe conseguito in virtù del suo preesistente rapporto di lavoro, se non fosse stato licenziato a causa delle lesioni riportate nel sinistro, fino alla data della pensione, oltre che gli assegni famigliari, della perduta possibilità di progressione in carriera e del danno pensionistico”.

La Corte infatti ha precisato che la percentuale di perdita di capacità lavorativa specifica conseguente all’incidente, siccome quantificata dal Consulente tecnico d’ufficio, non poteva avere alcun rilievo ai fini della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale.

Doveva, infatti, ad avviso della Corte, essere riconosciuto al danneggiato “l’intero pregiudizio subito in concreto, pregiudizio che, nella specie, consiste nella perdita dei redditi (in parte futuri) derivanti dal rapporto di lavoro dipendente di cui era titolare”.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: “Laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retributiva, ovvero che avrebbe potuto farlo e non abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione”.

La Suprema Corte, quindi, ritenuto fondato il ricorso, lo ha accolto, cassando con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione giudicante la sentenza impugnata.

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